Con Risoluzione 18 aprile 2008, n. 161, l’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che l’esportatore abituale può portare in detrazione l’IVA dovuta a seguito di accertamento se non sono trascorsi i termini previsti dall’art. 19, comma 1, D.P.R. n. 633/1972.
Nel caso di specie, nel 2006 un importatore si era avvalso, pur non avendone i requisiti, delle disposizioni previste per gli esportatori abituali effettuando importazioni senza pagamento dell’imposta. A seguito di accertamento l’ufficio ha proceduto alla rettifica delle bollette doganali con applicazione di interessi e sanzioni.
L’Amministrazione finanziaria ha precisato che il diritto alla detrazione della maggior imposta addebitata in sede di accertamento (notificato nel 2007), per importazioni effettuate nel 2006, può essere esercitato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo all’importazione contestata, ovvero al massimo con la dichiarazione annuale 2008 (da presentare entro luglio 2009).
Fonte: www.seac.it
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