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Novità Iva
1 Dicembre 2012

Iva per cassa: tutte le nuove regole in una Circolare dell’Agenzia delle Entrate.

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L’Agenzia delle Entrate ha dedicato l’intera Circolare n. 44 del 26 novembre 2012 al nuovo regime dell’Iva per cassa, anche detto “cash accounting”, introdotto dall’articolo 32-bis del Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito dalla Legge n. 134 del 7 agosto 2012.

Per coloro che optano per questo nuovo regime di liquidazione dell’Iva (che devono essere soggetti passivi Iva che hanno realizzato nell’anno precedente un volume di affari non superiore a due milioni di Euro), è previsto che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari e committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, l’Iva diventa esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.


Inoltre, per gli stessi soggetti, il diritto alla detrazione dell’Iva relativa agli acquisti dei beni e dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.

Occorre precisare che, comunque, il diritto alla detrazione dell’Iva in capo al cessionario ed al committente sorge al momento dell’effettuazione dell’operazione, anche se il corrispettivo non è ancora stato pagato.

Il differimento dell’esigibilità dell’Iva e della detraibilità dell’imposta sugli acquisti opera per un periodo di tempo limitato, in quanto l’Iva è comunque esigibile e detraibile successivamente al decorso di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, almeno che, prima del decorso di tale termine, il cessionario o il committente siano stati assoggettati a procedure concorsuali.

Il nuovo regime entra in vigore dal 1° dicembre 2012 e sostituisce il preesistente regime dell’Iva per cassa. L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il vecchio regime dell’Iva per cassa prevedeva, a differenza del nuovo regime, l’applicabilità alle singole operazioni ed il differimento della detraibilità dell’Iva sugli acquisti, per il cessionario ed il committente, al momento del pagamento dei beni e dei servizi acquistati.

Nella Circolare del 26 novembre 2012, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, qualora venga superata la soglia del volume d’affari di due milioni di Euro, si verifica la cessazione automatica del regime dell’Iva per cassa, a partire dal mese o dal trimestre successivo a quello nel quale il limite è stato superato.

Riguardo al differimento del diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti, la detrazione può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello nel quale il diritto alla detrazione è sorto (anno nel quale è stato pagato il corrispettivo o nel quale è decorso un anno dal momento di effettuazione dell’acquisto).

Il nuovo regime dell’Iva per cassa non è applicabile ad una serie di operazioni.

Tra le operazioni attive per le quali non è consentito il regime in questione, ricordiamo:

– le operazioni effettuate applicando regimi speciali di determinazione dell’imposta (ad esempio, il regime delle agenzie di viaggio e turismo o dell’agriturismo);

– le operazioni per le quali è già previsto, in via ordinaria, senza il limite annuale, il differimento dell’esigibilità al momento del pagamento del corrispettivo (come nel caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate a soci, associati o partecipanti o di cessioni o prestazioni fatte allo Stato);

– le operazioni effettuate nei confronti di cessionari o di committenti che assolvono l’Iva con il meccanismo dell’inversione contabile;

– le cessioni intracomunitarie e le cessioni all’esportazione o operazioni assimilate.

Tra le operazioni passive per le quali non è consentita l’applicazione del nuovo regime dell’Iva per cassa, ricordiamo:

– gli acquisti di beni e servizi soggetti all’Iva con il meccanismo dell’inversione contabile;

– gli acquisti intracomunitari di beni e le importazioni di beni;

– le estrazioni di beni dai depositi Iva.

Il regime di liquidazione dell’Iva per cassa viene applicato a seguito di esercizio dell’opzione per tale regime. L’opzione, ma anche la revoca di tale regime, si desumono dal comportamento concludente assunto dal contribuente. L’opzione dovrà comunque essere comunicata nella prima dichiarazione Iva successiva all’esercizio dell’opzione.

Nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate, è stato ricordato che, a seguito dell’esercizio dell’opzione, deve essere riportata, sulle fatture emesse, l’annotazione relativa alla circostanza che si tratta di operazione con “Iva per cassa”, ai sensi dell’articolo 32-bis del Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012.

E’ stato, inoltre, evidenziato che il nuovo regime dell’Iva per cassa, una volta applicato, riguarda tutte le operazioni attive e passive effettuate, salvo quelle per le quali è esclusa l’applicabilità del regime. Questo vuol dire che, una volta esercitata l’opzione per il nuovo regime di liquidazione dell’Iva, il contribuente non può scegliere di volta in volta se assoggettare o meno l’operazione all’esigibilità differita. L’opzione opera per un triennio, almeno che non vi sia la cessazione automatica a seguito del superamento della soglia dei due milioni di Euro.

Trascorso il periodo minimo di tre anni, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, salva la possibilità di revocarla, utilizzando le medesime modalità previste per l’esercizio dell’opzione. Importante precisazione: se l’opzione è esercitata a partire dal 1° dicembre 2012, il primo anno di applicazione del regime è considerato il 2012; se l’opzione è esercitata al momento di inizio dell’attività, l’anno di inizio di attività viene considerato interamente come primo anno di applicazione del regime.

L’esercizio dell’opzione per il regime dell’Iva per cassa non incide sugli altri adempimenti procedurali. Ad esempio, resta fermo l’obbligo di emettere fattura e di procedere alla registrazione della fattura medesima.

Il cedente ed il prestatore che hanno optato per il regime dell’Iva per cassa devono computare l’Iva, relativa alle operazioni per le quali opera l’opzione, nella liquidazione periodica relativa al mese o al trimestre nel quale è stato incassato il corrispettivo, o nel corso del quale è scaduto il termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione. Se è stato incassato soltanto una parte del corrispettivo, l’Iva è esigibile e deve essere computata nella liquidazione periodica, limitatamente all’importo incassato.

Ancora un’altra importante precisazione: per stabilire il momento dal quale diviene esigibile l’Iva e, quindi, il periodo nel quale deve essere computata l’operazione, se il pagamento del corrispettivo non viene effettuato in contanti, occorre guardare al giorno nel quale risulta accreditato il corrispettivo, individuato dai conti del contribuente.

Il cessionario ed il committente che ricevono una fattura con l’annotazione dell’Iva per cassa devono regolarmente numerarla ed annotarla nell’apposito registro. Come sopra ricordato, per tali soggetti, il diritto alla detrazione sorge comunque al momento di effettuazione dell’operazione, salvo il caso in cui anche il cessionario ed il committente abbiano esercitato l’opzione per il regime dell’Iva per cassa (caso in cui il diritto alla detrazione sorgerà soltanto al momento del pagamento del corrispettivo).

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il vecchio regime dell’esigibilità differita dell’Iva è stato abrogato e non potrà essere più applicato alle operazioni poste in essere successivamente al 1° dicembre 2012, pur rimanendo valido per le operazioni effettuate precedentemente a tale data, per le quali era stata espressa la relativa opzione.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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