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Novità Iva
20 Ottobre 2012

Iva per cassa: si amplia la platea dei soggetti che possono esercitare l’opzione.

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Con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2012, è stata data attuazione alla disposizione contenuta nel Decreto n. 83/2012 (cosiddetto Decreto Crescita) che ha previsto l’ampliamento della platea dei soggetti che possono optare per il regime dell’Iva per cassa.

Tra i presupposti per l’applicazione della liquidazione dell’Iva per cassa, è stato indicato, nel primo articolo del Decreto attuativo, la realizzazione nell’anno precedente (o la previsione della realizzazione in caso di inizio di nuova attività) di un volume d’affari non superiore a due milioni di Euro. Prima dell’entrata in vigore del Decreto Crescita, il limite per poter optare per il regime dell’Iva per cassa era fissato a 200.000 Euro.

Nel caso in cui venga esercitata l’opzione, l’Iva relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, diviene esigibile all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi. Nel Decreto attuativo, è precisato che l’imposta diviene comunque esigibile decorso un anno dal momento dell’effettuazione dell’operazione, salvo che il cessionario o il committente, prima del decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.

Inoltre, l’esercizio dell’opzione permette di esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva relativa agli acquisti al momento del pagamento dei relativi corrispettivi ai fornitori.

I cessionari ed i committenti, destinatari delle cessioni o delle prestazioni per le quali è stata esercitata l’opzione dai cedenti o dai prestatori, se non hanno esercitato l’opzione per l’Iva per cassa, hanno il diritto alla detrazione comunque al momento dell’effettuazione dell’operazione.

Nell’articolo 2 del Decreto attuativo, inoltre, sono indicate le operazioni attive che rimangono escluse dalla liquidazione dell’Iva per cassa. Si tratta delle:

– operazioni effettuate nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’Iva (per esempio, per i produttori agricoli);

– cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni;

– operazioni effettuate nei confronti di soggetti che assolvono l’imposta mediante il meccanismo dell’inversione contabile;

– operazioni di cui all’articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 (operazioni nei confronti dello Stato e degli enti pubblici).

Sono, altresì, escluse dal differimento del diritto alla detrazione, le seguenti operazioni passive:

– gli acquisti di beni o servizi soggetti ad Iva con il metodo dell’inversione contabile;

– gli acquisti intracomunitari di beni;

– le importazioni di beni;

– le estrazioni di beni da depositi Iva.

Nelle fatture che vengono emesse in applicazione dell’opzione per il regime dell’Iva per cassa, deve essere contenuta l’annotazione specifica che si tratta di operazione con “Iva per cassa” e deve essere richiamato l’articolo 32-bis del Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012, che attualmente regola tale regime.

L’esercizio dell’opzione e la revoca dell’opzione medesima dovranno essere esercitate secondo le modalità individuate da un successivo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

L’opzione avrà effetto dal 1° gennaio dell’anno nel quale è esercitata o, in caso di inizio di attività nel corso dell’anno, dalla data di inizio dell’attività.

Se nel corso dell’anno viene superata la soglia massima dei due milioni di Euro, il regime dell’Iva per cassa non trova applicazione alle operazioni attive e passive effettuate a partire dal mese successivo a quello nel quale vi è stato il superamento della soglia.

Nell’ultimo articolo del Decreto ministeriale, è stato precisato che le disposizioni in esso contenute possono trovare applicazione già alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° dicembre 2012.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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