NULL
Novità Iva
24 Novembre 2012

Iva per cassa: ecco le modalita’ di esercizio dell’opzione per tale regime.

Scarica il pdf

Con un Provvedimento del 21 novembre 2012, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha ricordato che i soggetti che nell’anno solare precedente hanno realizzato, o, in caso di inizio di nuova attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a due milioni di Euro, possono optare per la liquidazione dell’Iva secondo la contabilità di cassa (Iva per cassa), come disciplinata dall’articolo 32-bis del Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito dalla Legge n. 134 del 7 agosto 2012, e dal Decreto del Ministero dell’Economia dell’11 ottobre 2012 (newsletter Misterfisco del 22 ottobre 2012).

L’opzione per questo sistema di liquidazione dell’Iva si desume dal comportamento concludente del contribuente e deve essere comunicata nella prima dichiarazione annuale ai fini dell’Iva da presentare successivamente alla scelta di tale sistema.

E’ stato, altresì, ricordato che, nel caso in cui si scelga tale sistema di liquidazione dell’Iva, nelle fatture emesse deve essere inserita l’annotazione che si tratta di un’operazione con “Iva per cassa” e deve essere indicato l’articolo 32-bis del Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012.

E’ stato, inoltre, evidenziato che l’opzione suddetta ha effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno nel quale è esercitata o, in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, dalla data di inizio dell’attività.

Per l’anno 2012, però, l’opzione comunicata con la dichiarazione annuale ai fini dell’Iva per l’anno 2012, avrà effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012.

E’ fatta salva la comunicazione effettuata con la dichiarazione annuale tardiva, presentata entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine ordinario.

Riguardo alla durata dell’opzione per il regime dell’Iva per cassa, essa vincola il contribuente almeno per un triennio, almeno che non venga superata la soglia dei due milioni di Euro, caso nel quale si ha la cessazione del regime.

Quando è trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime, l’opzione resta comunque valida per ciascun anno successivo, salva la possibilità di revoca espressa, che dovrà essere esercitata, con le medesime modalità previste per l’esercizio dell’opzione, mediante comunicazione effettuata nella prima dichiarazione annuale ai fini Iva presentata successivamente alla decisione della revoca.

Importante rilevare che, ai fini del computo del triennio, inteso come periodo minimo di durata dell’opzione, se l’opzione viene esercitata a partire dal 1° dicembre 2012, l’anno 2012 viene considerato come primo anno di applicazione del regime dell’Iva per cassa.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

Articoli correlati
29 Marzo 2024
Accordo tra Agenzia e Giustizia per l’abilitazione ai servizi telematici

Vengono stabilite le disposizioni per estendere l'uso delle procedure informatiche agli...

29 Marzo 2024
Invio informazioni dei modelli Iva 2024

Invio delle informazioni dei modelli per l'anno 2024 per l'Imposta valore aggiunto,...

29 Marzo 2024
Riconosciuto il credito d’imposta Zes con la vendita con riserva

L'assegnazione dell'investimento al periodo di validità dell'agevolazione deve essere...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto