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Novità Iva
17 Settembre 2011

Iva: nuove regole in materia di territorialita’ delle prestazioni di servizi e di individuazione del debitore d’imposta. L’Agenzia delle Entrate fornisce una guida.

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L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 37 del 29 luglio 2011, ha preso in esame approfonditamente le novità recentemente introdotte nella normativa nazionale in materia di territorialità Iva delle prestazioni di servizi.

L’analisi ha inizio con la messa in evidenza del criterio fondamentale della distinzione delle prestazioni rese nei confronti di committenti soggetti passivi Iva (prestazioni “business to business”) dalle prestazioni rese nei confronti di committenti non soggetti passivi Iva (prestazioni “business to consumer”).

Le prime prestazioni si considerano, a partire dal 1° gennaio 2010, effettuate nel territorio dello Stato quando il committente è un soggetto stabilito nel territorio dello Stato. Quindi, non si considerano rilevanti ai fini impositivi le prestazioni rese nei confronti di soggetti stabiliti nel territorio di altri Stati, comunitari o non comunitari.

L’Agenzia ha precisato che non assume alcuna rilevanza, per le prestazioni in questione, il luogo di utilizzazione del servizio: le prestazioni si considerano effettuate in Italia quando rese a committente stabilito in Italia, anche se utilizzate al di fuori del territorio nazionale; le prestazioni non si considerano effettuate in Italia quando rese a committente stabilito in altro Stato, anche se utilizzate nel territorio nazionale.

Riguardo alle prestazioni di servizi poste in essere nei confronti di committenti non soggetti passivi Iva, invece, continuano ad applicarsi le regole previgenti e, quindi, il criterio base per l’individuazione della territorialità fondato sul luogo di stabilimento del prestatore: tranne nelle ipotesi di deroga, tali prestazioni si considerano effettuate in Italia se rese da prestatori stabiliti in Italia, mentre non si considerano effettuate in Italia se rese da prestatori stabiliti all’estero.

Nella Circolare del 29 luglio 2011, inoltre, l’Agenzia ha esaminato le diverse deroghe previste con riferimento ad entrambe le tipologie di prestazioni.

Si ricorda, ad esempio, che si considerano sempre effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni di servizi relative a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari, quando l’immobile è situato nel territorio dello Stato.

Nell’ambito delle prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi Iva, l’Agenzia ha, altresì, illustrato le diverse deroghe alla regola generale della individuazione della territorialità sulla base del luogo di stabilimento del prestatore. Si tratta delle prestazioni di intermediazione (che si considerano sempre effettuate in Italia se l’operazione oggetto della intermediazione è effettuata in Italia), delle prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto intracomunitario (che si considerano effettuate in Italia in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato), delle prestazioni di trasporto intracomunitario di beni (che si considerano effettuate in Italia quando il trasporto ha inizio in Italia), delle prestazioni di servizi relative a beni mobili (che si considerano effettuate in Italia quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato).

Nella Circolare sono state, inoltre, precisate le operazioni che, se rese a committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati non comunitari, non rilevano ai fini impositivi in Italia. Si tratta, ad esempio, delle prestazioni pubblicitarie o delle prestazioni di consulenza ed assistenza tecnica o legale o delle operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative. L’irrilevanza ai fini impositivi è, in questi casi, prevista anche qualora l’utilizzazione del servizio avvenga in Italia.

L’Agenzia delle Entrate ha preso in esame anche le modifiche apportate alla disciplina relativa all’individuazione del debitore d’imposta. Dal 1° gennaio 2010, infatti, l’Iva dovuta per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi territorialmente rilevanti ai fini dell’imposta in Italia, rese da soggetti non residenti, deve sempre essere assolta dal cessionario o dal committente, quando questi sia un soggetto passivo stabilito in Italia, anche se il cedente o il prestatore sia identificato ai fini Iva in Italia, tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale.

Il cessionario o il committente, soggetto passivo stabilito in Italia, dovrà provvedere all’emissione della fattura in un unico esemplare (l’autofattura) al momento dell’effettuazione dell’operazione.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le modifiche apportate alla disciplina delle operazioni non imponibili Iva.   
 

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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