Con Sentenza n. 51/03/09, la CTP di Firenze si è espressa in merito alla detraibilità dell’IVA relativa ad operazioni tra società appaltanti e società appaltatrici.
Secondo i giudici, nel caso in cui una società subappaltatrice riceva dall’appaltante del materiale “in conto lavorazione”, non avendo sostenuto costi per il relativo acquisto, non deve esporlo tra le voci attive da fatturare.
Di conseguenza, l’IVA legata a tale operazione risulta indetraibile, in quanto non può considerarsi riferita a dei costi effettivamente sostenuti.
Fonte: www.seac.it
Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale