Con Sentenza 23 gennaio 2008, n. 1421, la Corte di Cassazione si è espressa in materia di Iva.
Secondo i giudici, l’imposta sul valore aggiunto relativa all’acquisto di beni da parte di società commerciali è detraibile soltanto qualora venga accertato che l’acquisto stesso sia riconducibile all’esercizio dell’attività svolta. L’inerenza dell’operazione con l’esercizio dell’impresa deve essere provata dal soggetto che richiede la detrazione.
Diversamente, le cessioni di beni da parte di società commerciali si considerano sempre effettuate nell’esercizio dell’attività svolta dall’impresa.
Fonte: www.seac.it
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