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Novità Iva
31 Marzo 2012

Inversione contabile ai fini dell’Iva: se prevista da norme speciali, opera anche se la cessione avviene in Italia tra operatori stranieri.

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Nella Risoluzione n. 28 del 28 marzo 2012, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad una richiesta di chiarimenti riguardo al corretto regime Iva da applicare nel caso di cessione di rottami, cascami e avanzi di metalli, stoccati in depositi ubicati nel territorio italiano, tra rappresentanti fiscali in Italia di operatori stranieri. In particolare, il dubbio sollevato riguardava la corretta individuazione del soggetto debitore dell’imposta.

La questione si è posta a seguito delle modifiche apportate dal Decreto Legislativo n. 18 del 2010. La scelta da effettuare è tra il regime dell’inversione contabile, previsto dal settimo comma dell’articolo 74 del D.P.R. n. 633 del 1972, e le disposizioni del secondo e terzo comma dell’articolo 17 del medesimo D.P.R. del 1972, così come modificato dal suddetto Decreto Legislativo del 2010.

L’articolo 74 prevede che per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli (ferrosi e non) e dei relativi lavori, al pagamento dell’Iva è tenuto il cessionario, se soggetto passivo nel territorio dello Stato. Quindi, la disposizione in questione prevede un’ipotesi di inversione contabile, nella quale il soggetto che cede i beni suddetti emette una fattura senza Iva, mentre il cessionario deve integrare la fattura con la relativa imposta.

Questa disposizione, seguendo anche le indicazioni impartite a livello comunitario, si pone l’obiettivo di contrastare le frodi in materia di Iva, particolarmente frequenti in alcuni settori, prevenendo la possibilità che il cedente incassi l’Iva dal proprio cliente e, poi, non provveda a versarla.

Riguardo all’articolo 17 del D.P.R. n. 633 del 1972, come modificato nel 2010, questo prevede, al secondo comma, che, a partire dal 1° gennaio 2010, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia, effettuate da soggetti non residenti nei confronti di soggetti stabiliti in Italia, il debitore d’imposta deve essere individuato nel cessionario del bene o nel committente del servizio.    

La medesima disposizione prevede, però, al terzo comma, che tale meccanismo di inversione contabile non trova applicazione nel caso in cui le cessioni di beni o le prestazioni di servizi, territorialmente rilevanti in Italia, siano effettuate da un soggetto non residente e privo di stabile organizzazione in Italia nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi che siano anch’essi stabiliti fuori del territorio dello Stato. In questo caso, il debitore d’imposta è, come di regola, il cedente o il prestatore.

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che la regola generale (debitore d’imposta individuato nel cedente o nel prestatore) deve essere derogata tutte le volte in cui delle disposizioni speciali individuino espressamente il debitore d’imposta nel cessionario o nel committente. Questo avviene, ad esempio, proprio con l’articolo 74 suddetto in riferimento alle cessioni di rottami.

In base alle disposizioni speciali come l’articolo 74, il debitore d’imposta viene individuato sempre nel cessionario, se soggetto passivo ai fini Iva, anche se non ha una sede o una stabile organizzazione in Italia, ed indipendentemente dalla circostanza che il cedente abbia la sede o la stabile organizzazione in Italia o sia identificato ai fini Iva in Italia.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il cessionario che non abbia la sede o la stabile organizzazione in Italia dovrà, quindi, identificarsi ai fini Iva in Italia o dovrà nominare un rappresentante fiscale, così da poter assolvere all’adempimento del versamento dell’Iva.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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