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Novità Iva
12 Novembre 2011

Introduzione di beni nei depositi Iva: le regole per beneficiare dell’esonero dalla prestazione della garanzia.

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Con una Direttiva del 4 novembre 2011, l’Agenzia delle Dogane ha disposto che, limitatamente all’esonero dalla prestazione di garanzia per l’introduzione di beni nei depositi Iva, gli uffici delle Dogane seguiranno una procedura semplificata rispetto a quella prevista in via ordinaria per la concessione dell’esonero dal prestare garanzia per il pagamento dei diritti doganali. Gli uffici suddetti, infatti, verificheranno, su istanza di parte, la solvibilità aziendale del soggetto, esaminando semplicemente alcuni elementi documentali facilmente reperibili.

In particolare, l’esame riguarderà l’iscrizione del soggetto alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da almeno un anno; i dati risultanti dal cerificato storico rilasciato dalla Camera di commercio; l’assenza di carichi pendenti come risultante dal certificato rilasciato dal competente Ufficio delle Entrate; la dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, di aver effettuato, nel corso dell’ultimo anno, operazioni di importazioni di merci non comunitarie, in relazione alle quali commisurare l’ammontare dell’esonero stesso, senza che siano state rilevate delle irregolarità sanzionabili.

Nella Direttiva dell’Agenzia delle Dogane è stato specificato che le istanze di esonero dalla prestazione della cauzione devono essere presentate all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente in relazione alla sede dell’istante. Dovrà essere depositata anche la documentazione suddetta (certificato storico, certificato attestante l’assenza di carichi pendenti, la dichiarazione relativa all’effettuazione nell’ultimo anno di operazioni di importazioni di merci non comunitarie senza irregolarità).

E’ stato, altresì, precisato che il soggetto deve comunicare all’Ufficio delle Dogane ogni eventuale variazione rispetto alla situazione in base alla quale è stata valutata positivamente la concessione dell’esonero.

L’esonero ha validità annuale ed è rinnovabile ad istanza di parte.

Il limite dell’esonero è rappresentato dall’ammontare dell’Iva relativa alle importazioni effettuate nell’anno precedente, o relativa alle immissioni in libera pratica di beni non comunitari introdotti in un deposito Iva.  

   

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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