NULL
Novità Iva
30 Giugno 2012

Installazione di un pavimento parquet nell’ambito di un intervento di ristrutturazione edilizia: l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all’aliquota Iva applicabile ed alla detrazione per risparmio energetico.

Scarica il pdf

Con la Risoluzione n. 71 del 25 giugno 2012, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello con il quale le si chiedeva quale fosse l’aliquota Iva applicabile e se si potesse beneficiare della detrazione prevista per gli interventi di risparmio energetico, con riferimento ad particolare intervento di ristrutturazione edilizia.

In particolare, tale intervento prevedeva il ripristino di una pavimentazione tipo “parquet” e l’inserimento, tra il piano esistente ed i pannelli dei nuovi impianti, di due sottopavimenti sovrapposti, di cui uno in sughero con funzioni di isolante termico ed uno in polietilene con funzioni di isolamento dall’umidità di risalita.

Il pavimento era posizionato attraverso un sistema di posa che non prevedeva l’utilizzo di collanti. Tale sistema di posa consente una facile rimozione dei singoli pannelli o il completo smantellamento della pavimentazione, senza incorrere in alcun deterioramento del materiale, ai fini di una successiva utilizzazione in altro ambiente.

Secondo l’istante, la fornitura del materiale per il parquet potrebbe beneficiare dell’aliquota Iva ridotta del 10 %, trattandosi di bene finito, in quanto, pur venendo incorporato nell’immobile, non perde la sua individualità ed è trasferibile in qualsiasi momento in un’altra abitazione.

Inoltre, sempre secondo il soggetto istante, l’intervento in questione potrebbe usufruire della detrazione fiscale del 55 % prevista per gli interventi di risparmio energetico.

L’Agenzia delle Entrate, contrariamente a quanto sostenuto dall’istante, ha affermato che il pavimento descritto nell’interpello è comunque riconducibile alla categoria dei materiali di rivestimento che, in quanto tali, non possono essere definiti come beni finiti. In particolare, le singole liste della pavimentazione non sono di per sé elementi dotati di individualità ed autonomia funzionale ed una volta smontate, anche se possono essere riutilizzate, perdono le proprie caratteristiche strutturali di pavimentazione.

Deve, quindi, applicarsi alla cessione del pavimento in questione l’aliquota Iva ordinaria, e non quella ridotta del 10 %.

L’Agenzia ha, invece, riconosciuto, in accordo con quanto sostenuto dall’istante, che sia possibile ricondurre l’installazione del pavimento ad un intervento per il quale si possa beneficiare della detrazione fiscale prevista per gli interventi di risparmio energetico. Tale affermazione vale purché siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica, previsti dal Decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, e gli ulteriori adempimenti che devono essere osservati dal contribuente per poter beneficiare dell’agevolazione fiscale.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

Articoli correlati
22 Marzo 2024
Codici imposta straordinaria profitti extra banche

I profitti extra delle banche saranno soggetti a una tassa straordinaria, la cui...

22 Marzo 2024
Il contributo energia elettrica e l’emergere di entrate aggiuntive

Il computo per determinare la base tassabile, su cui si basa l'obbligatorietà del...

22 Marzo 2024
Rimborsi impropri al Superbonus: nuovi codici per la regolarizzazione

All'interno della risoluzione n. 9/E emessa oggi, 29 gennaio 2024, l'Agenzia delle...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto