Con Sentenza 22 dicembre 2008, proc. C-414/07, la Corte di Giustizia UE ha stabilito che, ai fini IVA, sono ammesse le deroghe alla legislazione comunitaria in tema di spese per le quali opera l’indetraibilità dell’imposta, solo se le relative fonti normative dei diversi Stati membri sono vigenti al momento dell’entrata in vigore della Direttiva n. 77/377 (applicazione della cosiddetta clausola di “standstill“).
Pertanto, è compito del giudice nazionale vigilare sull’individuazione del momento temporale nel quale viene prodotta una norma restrittiva.
Inoltre, secondo i giudici comunitari, una norma emanata successivamente all’adesione del Paese membro, che amplia le fattispecie per le quali l’imposta risulta indetraibile, è ammessa solo se risulta coerente con il sistema comunitario IVA.
Fonte: www.seac.it
Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale