Con recente Sentenza, depositata il 2 marzo 2006, la Commissione Tributaria Provinciale di Pordenone, contrariamente alle Conclusioni a cui è pervenuto l’avvocato generale dell’Unione europea, ha stabilito che non esiste incompatibilità tra IVA ed IRAP. Secondo i Giudici, i due tributi sono infatti diversi, in quanto:
· soggetto passivo dell’IVA è il consumatore finale. La base imponibile è costituita dal valore dei beni e servizi ceduti;
· soggetto passivo dell’IRAP è invece il produttore con autonoma organizzazione. La base imponibile in questo caso non è costituita dal valore dei beni e servizi ceduti.
Fonte: www.seac.it
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