Con Circolare 17 maggio 2010, n. 24/E, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’aliquota Iva agevolata al 10% sulle importazioni di opere d’arte e antiquariato può essere applicata anche in assenza dell’attestazione del Ministero dei Beni culturali e ambientali che ne specifichi “il carattere di oggetto d’arte e antiquariato”.
Si tratta di un superamento di quanto disposto in precedenza dalla Circolare n. 177/95, secondo la quale era necessaria la suddetta attestazione: tuttavia, sottolineano le Entrate, vi era solo parziale corrispondenza fra gli oggetti d’arte e antiquariato che possono beneficiare dell’aliquota agevolata, e quelli che “la legge di tutela sottopone al controllo degli Uffici di esportazione del predetto Dicastero”.
Pertanto, per l’applicazione dell’aliquota Iva al 10%, qualora non sia possibile l’attestazione ministeriale varranno le disposizioni comunitarie in materia doganale, che identificano gli oggetti d’arte e antiquariato tramite codice specifico di nomenclatura combinata. La circolare puntualizza inoltre che gli uffici doganali dovranno effettuare comunque i controlli ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata, anche sugli oggetti che abbiano l’attestazione di interesse culturale.
Fonte: www.seac.it
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