NULL
Novità Iva
7 Maggio 2010

Importazione di beni irregolari all’interno dell’UE: ai fini fiscali è decisivo il passaggio in dogana

Scarica il pdf

Con Sentenza 29 aprile 2010, n. C-230/08, la Corte di Giustizia UE ha stabilito che, nel caso in cui le merci introdotte irregolarmente nel territorio della Comunità europea vengano distrutte prima del superamento della dogana, l’importazione non si considera avvenuta e, pertanto, non sono dovuti dazi, accise ed IVA.

Il caso specifico riguardava la scoperta di alcune operazioni di contrabbando di sigarette intercettate in dogana ed avviate alla distruzione, per le quali la società garante del trasporto riteneva infondata la pretesa di tributi connessi all’importazione, in quanto le merci non sono mai effettivamente entrate nel territorio della Comunità.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
8 Novembre 2024
Sono un lavoratore dipendente posso aprire Partita IVA?

Uno dei dubbi può ricorrenti è il seguente: “Si può esercitare in modo...

8 Novembre 2024
Supporto Formazione e Lavoro (SFL)

Il Supporto Formazione e Lavoro (SFL) è una misura di aiuto, messa a disposizione,...

8 Novembre 2024
Cessioni di energia e reverse charge

Il meccanismo di inversione contabile dell'IVA, noto anche come "reverse charge", per le...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto