Con Sentenza 29 aprile 2010, n. C-230/08, la Corte di Giustizia UE ha stabilito che, nel caso in cui le merci introdotte irregolarmente nel territorio della Comunità europea vengano distrutte prima del superamento della dogana, l’importazione non si considera avvenuta e, pertanto, non sono dovuti dazi, accise ed IVA.
Il caso specifico riguardava la scoperta di alcune operazioni di contrabbando di sigarette intercettate in dogana ed avviate alla distruzione, per le quali la società garante del trasporto riteneva infondata la pretesa di tributi connessi all’importazione, in quanto le merci non sono mai effettivamente entrate nel territorio della Comunità.
Fonte: www.seac.it
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