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Novità Iva
6 Aprile 2012

Impianti fotovoltaici utilizzati da enti pubblici per autoconsumo: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate riguardo al trattamento fiscale da applicare.

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Nella Risoluzione n. 32 del 4 aprile 2012, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti riguardo al trattamento fiscale da applicare alla gestione di impianti fotovoltaici, per la produzione di energia elettrica destinata all’autoconsumo, da parte di enti pubblici.

La prima questione posta all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate ha riguardato il “servizio di scambio sul posto”. L’Agenzia delle Entrate aveva già precisato in passato che, qualora un ente non commerciale abbia un impianto fotovoltaico di potenza inferiore a 20 Kw, che sia installato presso la sede dell’ente medesimo per fare fronte ai bisogni energetici di essa, l’immissione di energia in rete per effetto dello scambio di energia sul posto non può essere considerata come esercizio di attività commerciale abituale. Il relativo contributo in conto scambio erogato dal Gestore dei Servizi Energetici non ha, quindi, rilevanza fiscale.

Se, invece, l’impianto fotovoltaico è di potenza superiore a 20 Kw, l’energia prodotta e immessa in rete dovrà essere considerata come ceduta alla rete nell’ambito di una vera e propria attività commerciale di vendita di energia ed il contributo in conto scambio costituirà un corrispettivo rilevante ai fini dell’Iva. Gli enti, quindi, dovranno emettere fattura nei confronti del Gestore.

La questione che si è posta riguarda l’ipotesi nella quale un ente pubblico non economico, ed in particolare un Comune, abbia diversi impianti fotovoltaici, ciascuno di potenza inferiore a 20 Kw, installati ciascuno presso una delle diverse proprie sedi, per far fronte alle esigenze delle singole sedi. Si deve parlare, in questa ipotesi, di attività commerciale esercitata dal Comune?

La conclusione dell’Agenzia delle Entrate è che gli impianti di un ente pubblico non debbano essere considerati cumulativamente se ciascuno è di potenza inferiore a 20 Kw ed è destinato, per la sua collocazione, a soddisfare le esigenze energetiche di una sede dell’ente. La gestione della pluralità di impianti fotovoltaici con queste caratteristiche non costituisce, quindi, per l’ente pubblico, esercizio di un’attività commerciale.

L’immissione dell’eventuale eccedenza di energia elettrica prodotta dai singoli impianti e non autoconsumata avrà un carattere marginale e non modificherà la funzione “privatistica” alla base della realizzazione degli impianti da parte dell’ente.

La seconda questione posta all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate ha riguardato il trattamento fiscale da applicare al meccanismo dello “scambio a distanza”. Si tratta di un’ipotesi di “scambio sul posto” nella quale non vi è obbligo di coincidenza tra il punto di immissione in rete dell’energia ed il punto di consumo della stessa.

Anche in questa ipotesi, l’Agenzia ha affermato che non si configura esercizio di attività commerciale da parte dell’ente pubblico quando si deve ritenere che l’energia derivante dagli impianti fotovoltaici dell’ente sia destinata a soddisfare le esigenze energetiche delle sedi dell’ente, nel limite di 20 Kw per ciascuna di esse.

Quindi, la potenza complessiva degli impianti dei quali l’ente pubblico è responsabile deve essere ripartita per il numero delle sedi dell’ente al servizio delle quali sono posti gli impianti. Se da tale ripartizione, risulta che ad ogni sede è virtualmente associato un impianto di potenza inferiore a 20 Kw, l’ente dovrà considerare la produzione di energia elettrica come attività non commerciale e, quindi, irrilevante ai fini dell’Iva.

Se, invece, a seguito della ripartizione, ad ogni sede risulta virtualmente associato un impianto di potenza superiore a 20 Kw, l’attività di produzione di energia elettrica dovrà essere considerata come attività commerciale e l’ente dovrà emettere fattura nei confronti del GSE per il contributo in conto scambio ricevuto.  

          

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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