NULL
Novità Iva
17 Settembre 2011

Il meccanismo del plafond e’ applicabile anche a soggetti esteri identificati ai fini Iva in Italia.

Scarica il pdf

Nella Risoluzione n. 80 del 4 agosto 2011, l’Agenzia delle Entrate ha precisato, rispondendo ad una istanza di interpello, che possono essere effettuati degli acquisti senza l’applicazione dell’Iva, nei limiti del cosiddetto plafond, maturato nell’anno precedente, anche quando le operazioni sono compiute da soggetti esteri identificati, ai fini Iva, nel territorio italiano.

E’ stato, inoltre, precisato che il cedente, soggetto estero identificato in Italia, realizza un’operazione rilevante ai fini dell’Iva, i cui corrispettivi danno titolo ad effettuare operazioni di acquisto senza Iva, quando compie delle esportazioni, delle cessioni intracomunitarie, delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi interne non imponibili nei confronti di altri soggetti non residenti o di privati.

Invece, il soggetto cedente non compie alcuna operazione rilevante ai fini della maturazione del plafond, in quanto la tassazione avviene in capo al cessionario o al committente residenti, quando pone in essere cessioni di beni interne nei confronti di soggetti passivi residenti o prestazioni di servizi interne nei confronti di soggetti passivi residenti.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
2 Ottobre 2026
Decreto carburanti di luglio 2026: la legge di conversione amplia le misure fiscali

La legge n. 166 del 25 settembre 2026, di conversione del Dl n. 133 del 27 luglio 2026,...

2 Ottobre 2026
Partite IVA e concordato preventivo 2026/2027: in arrivo la pagella a colori!

Concordato preventivo 2026/2027 per le Partite IVA: scopri come funziona la pagella a...

2 Ottobre 2026
Pensione INPS a residente in Cina: tassazione esclusiva in Italia

La pensione erogata dall’INPS a un contribuente fiscalmente residente in Cina può...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto