L’Agenzia delle Dogane ha fornito importanti chiarimenti in tema di compilazione del modello D.A.U. da parte di soggetti non residenti in Italia.
Nel caso di esportazioni di merci consegnate in Italia a soggetti passivi comunitari con rilascio di fatture non imponibili ai sensi dell’ articolo 8, comma 1, lett. b), DPR n. 633/1972, i soggetti non residenti in Italia ed esercenti attività di impresa, arte o professione in altro Stato comunitario, possono operare nello Stato italiano solo se rispettano l’obbligo
- di nomina di un rappresentante fiscale, (art.17, D.P.R. n. 633/1972);
- in alternativa, di identificazione diretta (art.35 ter, D.P.R. n.633/1972).
L’Agenzia delle Dogane, nel richiamare la Circolare 11 dicembre 2006, n.11, ha chiarito che l’indicazione del numero di partita IVA nella dichiarazione di esportazione merci può essere omessa nel solo caso in cui non sussistano le condizioni previste dalle norme di cui sopra e se l’esportatore non agisce nell’esercizio d’impresa.
Fonte: www.seac.it
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