Con Risoluzione 15 marzo 2010, n. 21, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per il pagamento dell’IVA sui tabacchi lavorati (sigari e sigarette, generi di monopolio) va applicato il regime monofase di cui all’articolo 74, D.P.R. n. 633/1972, da parte dell’impresa che si occupa della distribuzione all’interno dello stato.
In pratica, il soggetto che distribuisce i tabacchi provvede a pagare l’IVA scorporandone l’importo dal prezzo di vendita al consumo; sono pertanto escluse dal tributo sia le cessioni successive (ad esempio, quelle effettuate dalle rivendite nei confronti dei consumatori) che quelle antecedenti. La normativa, infatti, prevede che il versamento dell’imposta avvenga in un’unica soluzione.
Fonte: www.seac.it
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