Con Decreto ministeriale (ancora non pubblicato in G.U.), il Ministro dell’Economia e delle Finanze, in attuazione dell’art. 7, D.L. n. 185/2008, ha disposto che sia applicabile al contribuente l’IVA per cassa, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
- il volume di affari realizzato nell’anno precedente non deve essere superiore a 200.000,00 euro;
- la fattura deve contenere l’indicazione che trattasi di operazione a esigibilità differita ai sensi del predetto articolo di legge.
In base al Decreto, tuttavia, alla scadenza di un anno dall’operazione, anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, l’imposta risulta comunque esigibile.
L’agevolazione predetta sarà possibile in relazione alle operazioni effettuate dal giorno successivo alla pubblicazione del Decreto ministeriale in G.U.
Fonte: www.seac.it
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