Con Risoluzione 12 novembre 2008, n. 437, l’Agenzia delle Entrate, ha fornito chiarimenti in merito al corretto trattamento ai fini IVA delle prestazioni di intermediazione rese da soggetto non residente.
Si riportano, in sintesi, le principali conclusioni sul regime di imponibilità:
- le intermediazioni relative alle cessioni all’esportazione, con invio dei beni sia dall’Italia sia da altro Stato membro, sono assoggettate al regime di non imponibilità IVA (articolo 9, primo comma, n. 7, D.P.R. n. 633/1972);
- le intermediazioni relative alle cessioni intracomunitarie con beni in partenza dall’Italia, sono assoggettate ad imposta con l’aliquota del 20%;
- le operazioni di intermediazione che si riferiscono ad acquisti e cessioni di beni che si perfezionano al di fuori del territorio UE, non devono essere assoggettate ad imposta per mancanza assoluta del requisito di territorialità. E’ questo l’unico caso in cui il committente nazionale non è tenuto a emettere autofattura;
- i servizi resi dagli intermediari in veste di privati sono fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo.
Fonte: www.seac.it
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