Con Sentenza 29 marzo 2006, n. 7294, la Corte di Cassazione ha ribadito sono da considerare effettuate nel territorio italiano e pertanto soggette ad IVA, le prestazioni concretamente poste in essere nel nostro Paese, a nulla rilevando che le stesse siano rivolte ad un soggetto non residente in Italia.
Nel caso in esame, trattavasi di prestazioni pubblicitarie realizzate nel corso di gare automobilistiche svolte in Italia, ma organizzate a favore di una società di pubblicità residente a San Marino.
Fonte: www.seac.it
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