Con Risoluzione 29 aprile 2008, n. 180, l’Agenzia delle Entrate ha fornito risposta ad un’istanza di interpello presentata da una società non operativa che, in qualità di controllata, si avvale della procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo.
Si riportano, in sintesi, i chiarimenti resi dall’Amministrazione finanziaria:
- l’eccedenza di credito IVA della società controllata non operativa non può essere utilizzata in compensazione dell’imposta dovuta dalle altre società del gruppo, né può essere chiesta a rimborso dalla controllante (anche nel caso in cui la società controllata risultati non operativa successivamente all’opzione per la liquidazione dell’IVA di gruppo);
- se il credito IVA è stato trasferito ed utilizzato dalla controllante, questa deve riversare all’Erario gli importi utilizzati, maggiorati degli interessi, senza applicazione delle sanzioni;
- le eccedenze non utilizzate dal gruppo devono essere ritrasferite alla società controllata non operativa, che deve indicarle nella propria dichiarazione annuale IVA (non è necessario emettere nota di variazione);
- le eventuali somme versate erroneamente a titolo di sanzione, possono essere richieste a rimborso.
Fonte: www.seac.it
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