La Quarta Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la Sentenza del 10 marzo 2011, relativa al procedimento C-540/09, si è pronunciata riguardo ad una questione che vedeva contrapposto un istituto di credito svedese, posto al vertice di un gruppo Iva, e l’Amministrazione tributaria svedese, relativamente alla qualificazione, ai fini dell’esenzione dall’Iva, dei servizi di garanzia di sottoscrizione.
Riguardo ai fatti oggetto della controversia: l’istituto di credito, con un’altra società parte del medesimo gruppo Iva al cui vertice era posto l’istituto, avevano fornito ad una società terza garanzie di sottoscrizione in base alle quali i membri del gruppo si erano impegnati ad acquistare le azioni della società terza che non fossero state sottoscritte allo scadere del termine di sottoscrizione, dietro pagamento di una commissione da parte della società medesima.
L’istituto di credito, contrariamente all’Amministrazione tributaria, sosteneva che la prestazione di garanzie di sottoscrizione beneficiasse dell’esenzione dall’Iva.
I giudici della Corte Europea hanno dato ragione all’istituto di credito, affermando che la normativa comunitaria (in particolare l’articolo 13, parte B, lett. d), punto 5, della Sesta Direttiva del Consiglio 77/388/CEE) deve essere interpretata nel senso che l’esenzione dall’Iva comprende i servizi che un istituto di credito fornisce, a titolo oneroso, sotto forma di garanzia di sottoscrizione ad una società che intende emettere azioni, garanzia in applicazione della quale l’istituto medesimo si impegna ad acquistare le azioni che non siano state sottoscritte allo scadere del periodo di sottoscrizione.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale