Nella Risoluzione n. 78 del 29 luglio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti riguardo al corretto trattamento fiscale da riservare alle eccedenze di credito Iva maturate dalle società incorporate, nel caso nel quale solo la società incorporante partecipi alla liquidazione dell’Iva di gruppo. Nella Risoluzione l’Agenzia è stata chiamata, altresì, a chiarire quali debbano essere in tale situazione le modalità di compilazione della dichiarazione annuale Iva per le società incorporate e per la società incorporante.
Alla luce delle disposizioni normative in materia, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che il credito maturato dalla società incorporata nel corso dell’anno nel quale è avvenuta l’operazione straordinaria della fusione per incorporazione non può mai confluire nell’Iva di gruppo.
L’Agenzia ha, altresì, precisato che la società incorporante può far confluire nel gruppo il debito o il credito derivante dalle sole operazioni compiute dalla società incorporata nel mese o nel trimestre in corso alla data nella quale ha effetto l’incorporazione. Infatti, tali operazioni devono considerarsi come compiute, ai fini Iva, direttamente dalla società incorporante.
Ancora, riguardo agli adempimenti, soltanto la società incorporante deve presentare la dichiarazione Iva e nei moduli relativi alle società incorporate riepilogherà le operazioni da esse compiute prima della fusione, mentre nel modulo relativo alla propria posizione riepilogherà le proprie operazioni effettuate prima e dopo la fusione.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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