Con Sentenza 23 gennaio 2009, n. 3203, la si è pronunciata in merito al reato di emissione di fatture false restringendo le ipotesi di punibilità.
Secondo i giudici, le fatture si considerano emesse a fronte di operazioni inesistenti qualora siano state emesse per operazioni mai realizzate (in tutto o in parte) dalle parti interessate o riportino corrispettivi superiori al reale o ancora, riferiscano l’operazione a soggetti diversi.
Pertanto, se l’operazione commerciale è realmente intercorsa fra l’effettivo committente ed il cessionario, sebbene si riferisca ad un servizio mai fruito, si è fuori dal campo di applicazione del reato di emissione di fatture false.
Fonte: www.seac.it
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