Con Sentenza 21 maggio 2010, n. 12557, la Corte di Cassazione ha stabilito che è affetta da “ultrapetizione” (ossia al di là della richiesta delle parti) una sentenza emessa sulla base di qualificazione giuridica dei fatti diversa da quella prospettata dall’amministrazione finanziaria nell’atto impositivo.
Nel caso oggetto della sentenza, gli Uffici avevano disconosciuto la detrazione IVA sugli acquisti di una società perché considerata impresa che svolge attività non commerciale; la società in questione ha proposto ricorso e durante il secondo grado il giudice aveva confermato la rettifica degli Uffici sulla base della non inerenza dei costi. Tale sentenza è stata cassata dalla Corte di Cassazione perché affetta da ultrapetizione.
Fonte: www.seac.it
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