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Novità Iva
25 Ottobre 2008

Estromissione immobili locati: Risoluzione delle Entrate

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Con Risoluzione 20 ottobre 2008, n. 390, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla corretta applicazione della norma contenuta nella Finanziaria 2008, che consente agli imprenditori individuali l’opzione di escludere gli immobili strumentali dal patrimonio d’impresa e che ha effetto per l’intero periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2008.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, nel caso in cui l’estromissione abbia per oggetto un immobile strumentale per natura, che nei primi mesi dell’anno 2008 sia stato concesso in locazione con applicazione dell’IVA, è necessario procedere alla rettifica dei documenti emessi con addebito dell’imposta, tramite l’emissione di una nota di variazione.

L’esclusione dell’immobile strumentale dal patrimonio dell’impresa comporta, inoltre, l’applicazione dell’imposta di registro con aliquota del 2% anziché dell’1%, presentando una denuncia integrativa entro 20 giorni dal perfezionamento dell’estromissione.

Infine, se l’immobile estromesso rientra tra quelli abitativi con cessione esente da IVA (art. 10, comma 8-bis, Dpr n. 633/72), la maggiorazione dell’imposta sostitutiva pari al 30% dell’IVA, non risulta dovuta, mentre è necessario procedere all’eventuale rettifica della detrazione ex art. 19-bis2, DPR n. 633/1972, in unica soluzione per tutti i decimi mancanti al compimento del decennio.

 

Fonte:  www.seac.it

 

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