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Novità Iva
22 Gennaio 2011

Esonero dalle garanzie per i contribuenti ”virtuosi” che richiedono il rimborso Iva: termini per la presentazione dell’autocertificazione.

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Con la Risoluzione n. 9 del 14 gennaio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito postole da una società che svolge attività di trasporti marittimi internazionali di merci, e che, pertanto, è un soggetto “strutturalmente” a credito ai fini Iva. L’istante desiderava conoscere la corretta interpretazione della disposizione che prevede l’esonero dalla presentazione delle garanzie per i contribuenti “virtuosi” che richiedono il rimborso Iva (art. 38-bis, settimo comma, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), in particolare con riferimento ai termini per la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il carattere virtuoso del contribuente (la presentazione di tale autocertificazione è una delle condizioni per beneficiare dell’esonero).
L’Agenzia ha affermato che, nel caso di rimborsi richiesti con procedura semplificata, il termine per la presentazione della dichiarazione in questione è di quaranta giorni dalla presentazione dell’istanza di rimborso, mediante il modello VR. Se il documento viene presentato successivamente al VR e prima che siano decorsi i quaranta giorni, i tempi della fase istruttoria vengono ampliati, di un periodo di tempo pari a quello compreso tra la richiesta originaria di rimborso mediante il modello VR ed il momento di effettiva presentazione della dichiarazione sostitutiva, così da consentire all’Ufficio competente di effettuare gli opportuni controlli.
Dopo la conclusione della fase istruttoria, così ampliata, potrà aversi la fase della liquidazione gestita dal Concessionario della riscossione.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che se, invece, la dichiarazione sostitutiva viene prodotta una volta decorsi più di quaranta giorni dalla presentazione del modello VR, il contribuente non potrà beneficiare dell’esonero dall’obbligo di prestazione della garanzia.
In caso di richiesta di rimborso con procedura ordinaria, inoltre, il contribuente può presentare la dichiarazione sostitutiva contestualmente all’istanza o anche successivamente, ma non più tardi del momento della presentazione della documentazione richiesta dall’Amministrazione finanziaria in relazione all’attestazione del credito e della spettanza del rimborso. In questo caso, poi, il contribuente non potrà sicuramente presentare la dichiarazione sostitutiva a seguito della richiesta della garanzia da parte dell’ufficio, perché se si verifica questa richiesta si è già nella fase della liquidazione.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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