Con Risoluzione 11 marzo 2008, n. 86, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che sono esonerati dall’obbligo del rilascio dello scontrino o ricevuta fiscale i soggetti che offrono prestazioni di parcheggio di veicoli, i cui corrispettivi vengono determinati e pagati mediante sistemi di gestione basati su procedure informatiche.
Secondo l’Amministrazione finanziaria infatti l’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi previsto dall’art. 2, D.P.R. n. 696/1996, per i sistemi di pagamento delle soste tramite macchine automatiche, è applicabile, per analogia, anche ai sistemi di gestione informatici (attivazione del servizio mediante sms o internet, pagamento mediante carta di credito o RID).
Fonte: www.seac.it
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