Con Risoluzione 15 aprile 2008, n. 153, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello in merito all’interpretazione dell’articolo 8-bis, comma 4-bis, D.P.R. n. 322/1998, ha precisato che per l’anno 2007 (e a regime) gli Enti di diritto pubblico per le attività commerciali che esercitano in via residuale sono soggetti all’obbligo di trasmissione degli elenchi clienti e fornitori, sebbene non obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria.
L’esonero di tali Enti dalla presentazione degli elenchi clienti/fornitori, infatti, era previsto, in sede di prima applicazione, solo per l’anno 2006.
L’Amministrazione finanziaria sottolinea inoltre che possono beneficiare dell’esonero, come già precisato nella Circolare n. 53 del 2007, lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico per le sole operazioni effettuate e ricevute nell’ambito delle attività istituzionali e gli organismi che hanno come oggetto principale un’attività essenzialmente senza fine di lucro.
Fonte: www.seac.it
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