Con Sentenza 26 maggio 2009, n. 12168, la Corte di Cassazione ha stabilito che, qualora tra società di un medesimo gruppo vengano poste in essere operazioni inesistenti, non si realizza il presupposto impositivo.
In particolare, il caso di specie riguardava contratti preliminari di compravendita tra società dello stesso gruppo; tali operazioni venivano effettuate al solo fine di fornire un appoggio contabile al mancato versamento dell’IVA compensata mediante storno con note di accredito dello stesso importo della fattura.
Fonte: www.seac.it
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