La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con riferimento al procedimento C-285/09, ha emesso, il 7 dicembre 2010, una sentenza con la quale si è pronunciata ancora una volta riguardo all’interpretazione della Sesta Direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all’Iva.
La questione sottoposta all’attenzione della Corte riguardava le condizioni per l’applicazione dell’esenzione dall’Iva alle cessioni intracomunitarie, ed in particolare a quelle cessioni di beni spediti o trasportati, dal venditore o dall’acquirente o per loro conto, fuori dal territorio dello Stato di partenza del bene, ma all’interno dell’Unione Europea, e nelle quali l’acquisto dell’oggetto della cessione è sottoposto, presso l’acquirente, in un altro Stato membro, alle disposizioni relative all’Iva.
Nel caso specifico, un cittadino portoghese, titolare di una società tedesca che si occupava del commercio di autoveicoli di lusso, aveva posto in essere una serie di comportamenti fraudolenti per consentire a concessionari di automobili stabiliti in Portogallo di commettere frodi sull’Iva dovuta in tale Stato. In particolare, aveva nascosto l’identità dei veri acquirenti delle operazioni. Nelle false fatture emesse veniva precisato che si trattava di cessioni intracomunitarie esenti per le quali l’Iva sarebbe stata assolta in Portogallo. Gli acquirenti effettivi provvedevano poi a rivendere gli autoveicoli ad acquirenti finali privati residenti in Portogallo senza dichiarare l’esistenza del precedente acquisto intracomunitario e senza mai assolvere l’Iva per quell’acquisto. La designazione di acquirenti fittizi come controparti contrattuali impediva al sistema dello scambio delle informazioni fiscali operante all’interno dell’Unione Europea di individuare gli effettivi acquirenti che avrebbero dovuto versare l’imposta.
Le cessioni intracomunitarie venivano effettivamente compiute verso un altro Stato membro così da poter beneficiare dell’esenzione dall’Iva prevista dalla normativa comunitaria e nazionale. Ciò che la Corte è stata chiamata a stabilire è se, però, quando sia posta in essere una cessione intracomunitaria che potrebbe beneficiare dell’esenzione, quest’esenzione possa ugualmente applicarsi, nonostante il venditore compia atti volti ad occultare l’effettivo acquirente al fine di consentire a questi o ad una terza persona di evadere l’Iva.
A tal proposito, la Corte di Giustizia ha rilevato che l’art. 28 quater, parte A, lett. a), primo comma della Sesta Direttiva prevede che gli Stati membri, nell’applicare l’esenzione in questione, possano fissare delle condizioni che permettano di assicurare una corretta a semplice applicazione delle esenzioni e di prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso. Dovranno farlo, naturalmente, nel rispetto dei principi generali del diritto che sono parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione, quali i principi di certezza del diritto e, in particolare, di proporzionalità, in base al quale i provvedimenti adottati dagli Stati membri non devono eccedere quanto è necessario per conseguire gli obiettivi diretti ad assicurare l’esatta riscossione delle imposta ed evitare le frodi.
La Corte ha, quindi, affermato che, in questo contesto, il diritto dell’Unione non impedisce agli Stati membri di considerare l’emissione di fatture irregolari, come quelle emesse nel caso specifico, alla stregua di una frode fiscale e di negare l’esenzione. Il diniego dell’esenzione in caso di inosservanza di un obbligo previsto dalla normativa nazionale, ossia, nel caso in questione, l’obbligo di identificare l’acquirente destinatario della cessione intracomunitaria, ha un effetto deterrente finalizzato, appunto, a garantire che questo obbligo sia effettivo ed a prevenire frodi ed evasioni fiscali. E questo obiettivo è degno di riconoscimento secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e, in particolare, dalla Sesta Direttiva in materia di Iva.
A cura dell’Avv. Raffaella De Vico
Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale