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Novità Iva
12 Novembre 2011

Diritto alla detrazione Iva: le fatture registrate soltanto su supporti magnetici valgono soltanto per l’esercizio corrente.

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La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 22245 del 26 ottobre 2011, ha affermato, richiamando la disciplina Iva, che il diritto alla detrazione dell’imposta pagata per l’acquisto di beni e servizi inerenti all’esercizio dell’impresa richiede che il contribuente sia in possesso delle relative fatture, le annoti nell’apposito registro e conservi le une e l’altro. Grava, infatti, sul contribuente l’onere di produrre la documentazione contabile che legittima la detrazione.

Con riferimento al caso di specie, inoltre, la Corte di Cassazione ha ricordato che l’articolo 7, comma 4 ter, del Decreto Legge n. 357 del 10 giugno 1994, convertito dalla Legge n. 489 dell’8 agosto 1994, nella versione anteriore alla riforma introdotta dalla Legge n. 342 del 21 novembre 2000, prevede che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei dei dati relativi all’esercizio corrente, quando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.

Pertanto ai fini del riconoscimento del diritto alla detrazione è rilevante la scelta della modalità di registrazione dei dati, in quanto la scelta della registrazione meccanografica prevede sempre e comunque la trascrizione su supporto cartaceo, e la parificazione degli effetti della registrazione meccanografica non trascritta a quelli della registrazione cartacea è espressamente limitata nel tempo ai dati relativi all’esercizio in corso (e condizionata alla stampa immediata a richiesta).

E’ indubbio che la detrazione non può operare se i relativi dati emergono da registri la cui tenuta non può essere considerata regolare.    

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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