Con Risoluzione 9 giugno 2009, n. 147, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’acquisto di beni strumentali consente il diritto al rimborso dell’eccedenza IVA anche quando i ricavi sono inesistenti o limitati.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, infatti, il rimborso del credito IVA puo’ essere chiesto, quando ricorrono i presupposti previsti dall’art. 30, DPR n. 633/1972, da colui che risulta essere soggetto passivo d’imposta. Inoltre, i beni e servizi acquistati vanno utilizzati in operazioni imponibili ad IVA o in operazioni che comunque, ai sensi dell’art. 19, DPR n. 633/1972, determinano il diritto alla detrazione (principi di inerenza ed efficacia).
Fonte: www.seac.it
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