Con Sentenza n. 27574, depositata in data 20 novembre 2008, la Corte di Cassazione ha dichiarato legittimo il recupero a tassazione dell’IVA detratta se è stata pagata ad un soggetto che ha emesso la fattura ma che non ha effettuato la prestazione.
Ancorché vi sia la certezza che la prestazione sia stata effettivamente eseguita, infatti, ai fini della detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto, è essenziale che il soggetto che emette la fattura corrisponda al soggetto che esegue la prestazione.
Secondo i giudici, infine, qualora l’Amministrazione fornisca validi elementi per affermare che alcune fatture sono state emesse per operazioni inesistenti (il soggetto emittente non aveva la struttura idonea per fornire la prestazione fatturata), spetta al contribuente l’onere della prova contraria.
Fonte: www.seac.it
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