L’Agenzia delle Dogane, con Nota 28 dicembre 2006, n. 7521 fornisce ulteriori chiarimenti ed indicazioni agli operatori, rispetto a quanto precisato nella precedente Circolare 28 aprile 2006, n. 16/D, in materia di depositi doganali ai fini delle accise e ai fini IVA, in considerazione delle novità introdotte dall’art. 1, comma 2, D.L. n. 262/2006.
In particolare, l’Agenzia si sofferma sul nuovo obbligo previsto a carico dei soggetti di cui al comma 1, art. 50-bis, D.L. 331/93, di presentare agli Uffici delle Dogane e delle Entrate territorialmente competenti, una preventiva comunicazione per l’avvio dell’operatività quali depositi IVA, anche al fine di consentire agli Uffici doganali la valutazione della congruità della garanzia prestata in relazione alla movimentazione complessiva delle merci.
In allegato alla Nota è contenuto lo schema di comunicazione da utilizzare.
Fonte: www.seac.it
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