La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella Sentenza del 15 novembre 2012, relativa al procedimento C-532/11, si è occupata di una situazione di rilevanza nell’ambito della normativa Iva.
Una signora tedesca concludeva con lo Stato tedesco, rappresentato dall’Amministrazione delle Acque e delle Vie navigabili, un contratto di occupazione di una porzione di terreno sita sulla riva sinistra del fiume Reno, vicino alla città di Colonia, e di una superficie di acqua, adiacente a tale terreno. L’Amministrazione suddetta metteva tali lotti a disposizione dei fruitori ai fini dell’utilizzazione di una casa galleggiante, con annesso pontile, come ristorante. In particolare, la casa galleggiante in questione è rimasta ormeggiata nello stesso luogo per diversi anni, non è mai stata spostata, è immobilizzata con funi, catene ed ancore, è provvista di motore e di impianto di propulsione, è allacciata alle reti idriche ed elettrica e dispone di un indirizzo, di una linea telefonica e di un collettore per le acque reflue.
La signora che aveva stipulato il contratto di occupazione con l’Amministrazione tedesca ha poi ceduto in locazione la casa galleggiante, compresi il pontile e lo spazio per l’ormeggio, ad una società, la quale ha utilizzato la casa galleggiante come bar – ristorante e poi come discoteca.
L’aspetto più interessante, e oggetto della controversia, è che sul canone di affitto non è stata applicata l’Iva, dal momento che, almeno secondo i consulenti fiscali della locatrice, si tratta di locazione di un bene immobile.
L’Amministrazione finanziaria competente riteneva, invece, che la locazione riguardasse un bene mobile e che, conseguentemente, fosse soggetta ad Iva.
La Corte Europea ha affermato che, nel caso di specie, deve ritenersi che la casa galleggiante, la parte emersa del suolo e la parte sommersa del bacino fluviale costituiscono un quid unico che costituisce l’oggetto principale del contratto di locazione.
Inoltre, la Corte ha precisato che, conformemente a ciò che è stato detto dalla propria giurisprudenza, non è necessario che una costruzione sia indissolubilmente incorporata al suolo per essere considerata un immobile ai fini dell’applicazione delle norme in materia di Iva.
Ancora, alla luce del legame esistente tra la casa galleggiante e gli elementi che compongono l’area di sua collocazione e del fatto che essa è fissata a tali elementi, e tenuto conto del contratto di locazione che destina esclusivamente e permanentemente la casa galleggiante alla gestione, nell’area medesima, di un ristorante-discoteca, e della circostanza che la stessa casa galleggiante è allacciata alle diverse reti, il complesso costituito dalla casa galleggiante e dagli elementi che compongono l’area nella quale essa è ormeggiata deve essere considerato come un bene immobile, ai fini dell’applicazione dell’esenzione dall’Iva.
Inoltre, il contratto di locazione ingloba un’unica operazione, nell’ambito della quale la locazione del pontile ha carattere accessorio rispetto a quella della casa galleggiante. La locazione del pontile, di conseguenza, non deve essere considerata come un’operazione distinta ai fini dell’Iva.
In conclusione, la normativa comunitaria in materia di Iva deve essere interpretata nel senso che la nozione di affitto e di locazione di beni immobili comprende la locazione di una casa galleggiante, compresa l’area per l’ormeggio ed il pontile ad essa attigui, che è immobilizzata mediante ormeggi non facilmente rimovibili fissati all’argine ed al bacino del fiume, occupa un’area circoscritta ed identificabile delle acque del fiume ed è esclusivamente destinata, ai termini del contratto di locazione, alla gestione permanente, sull’area medesima, di un ristorante-discoteca. Tale locazione costituisce un’operazione unica esente da imposta, senza che sia necessario distinguere la locazione della casa galleggiante da quella del pontile.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.