Con Risoluzione 5 novembre 2007, n. 308, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito al trattamento IVA da applicare ai corsi di formazione che consentono l’accesso alla professione di autotrasportatore.
Nello specifico, è stato disposto che se i citati corsi sono tenuti da enti autorizzati dal Ministero dei trasporti e sotto la vigilanza ed il controllo della pubblica amministrazione, gli stessi godono dell’esenzione da IVA; in tale ipotesi si rende, infatti, applicabile l’articolo 10, n. 20), D.P.R. n. 633/1972.
Fonte: www.seac.it
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