Nella Circolare n. 34 del 21 novembre 2013, l’Agenzia delle Entrate sono stati precisati i criteri da applicare per individuare correttamente la natura dei contributi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni, sia ai fini delle norme sulla contabilità pubblica, sia ai fini dell’assoggettamento ad Iva.
La questione principale affrontata dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare è quella della qualificazione delle erogazioni delle Pubbliche Amministrazioni quali corrispettivi o quali contributi. I primi scontano l’Iva, i secondi ne sono, invece, esclusi.
Una prima regola generale individuata dall’Agenzia è quella secondo la quale deve ritenersi che l’Amministrazione non operi entro un rapporto contrattuale, ma operi nell’ambito dei contributi pubblici, quando le erogazioni sono effettuate in esecuzione di norme che prevedono l’erogazione di benefici al verificarsi di determinati presupposti predefiniti. In particolare, se la norma che individua i destinatari delle somme definisce l’erogazione come aiuto o agevolazione, le regole da applicare saranno quelle dei contributi pubblici e non dei contratti.
Inoltre, si tratta certamente di contributi pubblici quando l’Amministrazione agisce con riferimento all’articolo 12 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, contenente la disciplina dei provvedimenti amministrativi attributivi di vantaggi economici.
Deve parlarsi di contributi pubblici, e non di contratti a prestazioni corrispettive, anche quando il procedimento di erogazione delle somme è definito dalla normativa comunitaria.
Infine, le somme erogate dai soci, compresi i soci con natura di soggetti pubblici, in base alle norme del codice civile, quali apporti di capitale, esposti in bilancio nel patrimonio netto, non possono essere considerate come corrispettivi di prestazioni di servizi.
Sono, invece, da considerarsi all’interno dello schema contrattuale, le erogazioni conseguenti alla stipula dei contratti in base al codice dei contratti pubblici.
Rientrano nel medesimo schema contrattuale, anche le ipotesi nelle quali l’Amministrazione operi al di fuori o in deroga alle norme del codice dei contratti pubblici. In particolare si tratta delle ipotesi nelle quali il contratto regola dei rapporti per settori esclusi in base allo stesso codice (come i contratti regolanti la sicurezza nazionale), oppure quando i rapporti sono costituiti con soggetti dai particolari requisiti per i quali gli affidamenti sono effettuati al di fuori delle regole del codice (come le società operanti secondo il modello organizzativo dell’in house providing).
Qualora, poi, non vi sia una norma che permetta di individuare la corretta qualificazione dell’erogazione, la natura giuridica di essa deve essere individuata caso per caso, alla luce di alcuni criteri generali, da applicare secondo l’ordine gerarchico/sequenziale indicato nella Circolare.
Il primo criterio è quello secondo il quale qualora vi sia un rapporto di scambio per il quale alla Pubblica Amministrazione derivi un vantaggio diretto ed esclusivo del comportamento richiesto al privato, per il quale è effettuata l’erogazione, ci si trova dinanzi ad una prestazione e ad una controprestazione che devono essere inquadrate nello schema contrattuale.
In particolare, ciò avviene quando l’Amministrazione acquisisce la proprietà del bene o comunque si avvale direttamente dei risultati dell’attività per la quale è stata effettuata l’erogazione delle somme.
Anche se manca un vantaggio diretto per l’Amministrazione, può comunque trattarsi di un rapporto di natura contrattuale (con una prestazione ed una controprestazione), qualora sussistano ulteriori elementi.
Infatti, l’erogazione può essere comunque ricondotta nell’ambito dei rapporti contrattuali, qualora nell’accordo vi siano delle clausole risolutive o di penalità dovute in caso di inadempimento.
Infine, come ipotesi residuale, anche in mancanza di tali clausole, l’attività finanziata può ugualmente concretizzare un’obbligazione il cui inadempimento darebbe luogo ad una responsabilità contrattuale. Pertanto, l’erogazione dovrà essere inquadrata in un rapporto contrattuale e costituirà un corrispettivo, con tutte le conseguenze sul piano del trattamento tributario e, in particolare, dell’assoggettamento all’Iva.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.