Nell’Ordinanza n. 6203 del 12 marzo 2013, la Corte di Cassazione ha riconosciuto che, in presenza di elementi vaghi riportati nelle fatture, scaturiscono delle presunzioni, anche se semplici, in favore dell’Agenzia delle Entrate, con conseguente onere della prova a carico del contribuente. Questo onere della prova, nel caso specifico, non era stato assolto.
In particolare, si trattava di una società per azioni che aveva emesso una fattura generica per una consulenza prestata in favore della società contribuente, senza che quest’ultima fosse stata in grado di produrre un contratto posto a fondamento di tale consulenza.
La società contribuente aveva rilevato che il contratto riguardante il conferimento d’incarico per la consulenza non doveva necessariamente essere redatto per iscritto ai fini della sua validità, essendo sufficiente la stipula in forma orale. Non era, quindi, rilevante il fatto che non fosse stato prodotto in giudizio.
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondate le ragioni della contribuente. Ha individuato l’inesistenza dell’operazione ed ha affermato che al destinatario della fattura è precluso l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva, mancando il relativo presupposto, ossia l’acquisto di beni o servizi nell’esercizio della propria impresa, arte o professione.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.