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Novità Iva
31 Luglio 2010

Condanna per bancarotta fraudolenta come causa ostativa all’autorizzazione per il rilascio del visto di conformità

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Al fine di rilasciare il visto di conformità di cui all’art. 35, comma 3, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, i professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (soggetti iscritti negli Albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro) devono essere iscritti nell’elenco centralizzato dei professionisti legittimati al rilascio e, a tale scopo, devono presentare una comunicazione alla Direzione regionale competente dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa in materia, tra i quali l’attestazione di non aver riportato condanne penali per reati di natura finanziaria. 

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 73 del 13 luglio 2010, ha affermato che le condanne per bancarotta fraudolenta in concorso e falsità ideologica commessa da un privato in atto pubblico hanno delle conseguenze fiscali – tributarie e, in particolare, rappresentano cause ostative all’autorizzazione per il rilascio del visto di conformità. Si tratta, quindi, di reati che rientrano nell’accezione più ampia di reati di natura finanziaria, e non di reati di natura esclusivamente commerciale, come sostenuto dal commercialista che ha presentato l’interpello. 

Nella Risoluzione è evidenziata la circostanza che il visto di conformità consegue ad una preventiva attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie ed il professionista a ciò autorizzato deve, quindi, rispondere a requisiti professionali di onorabilità e moralità di alto profilo, tali da poter dare garanzia all’Erario, ma anche al contribuente che si è affidato a lui, della conformità dell’attività dallo stesso posto in essere.  

L’Agenzia delle Entrate ha anche precisato che, ai fini dell’autorizzazione al rilascio del visto di conformità, può essere utile la pronuncia di riabilitazione. Tale istituto, infatti, svolge la funzione di reintegrare il condannato, che abbia già scontato la pena principale, nella posizione giuridica goduta fino alla sentenza di condanna, con la conseguenza che il riabilitato viene rimesso in condizione di svolgere la sua normale attività nell’ambito della società.  

  

 

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