Con Risoluzione 6 maggio 2009, n. 122, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le concessioni in uso di beni verso periodico corrispettivo, operate da un ente pubblico nei confronti di una società, devono scontare il pagamento dell’IVA.
Posto, infatti, che solo in casi straordinari un organo pubblico possa essere assoggettato ad IVA (nello svolgimento di determinate attività o quando il mancato assoggettamento provocherebbe rilevanti distorsioni della concorrenza), si ritiene che l’organo medesimo agisca in veste di soggetto privato, qualora la relativa attività posta in essere, a seguito di indagini di fatto sulle modalità di esercizio della stessa, debba essere considerata attività commerciale.
In particolare, lo sfruttamento di un bene per ricavarne un guadagno con il carattere di stabilità è considerata attività economica di tipo privatistico, essendo il rapporto tra i soggetti disciplinato su base pattizia.
Fonte: www.seac.it
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