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Novità Iva
23 Novembre 2013

Comunicazione polivalente per lo spesometro e le altre operazioni: tutte le risposte dell’Agenzia delle Entrate.

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Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sono state pubblicate le risposte alle domande più frequenti relative alla comunicazione polivalente per le operazioni rilevanti ai fini Iva, per le operazioni legate al turismo effettuate in contanti, per gli acquisti da operatori della Repubblica di San Marino e per le operazioni effettuate con controparti residenti o domiciliate in Paesi con fiscalità privilegiata.

Il primo quesito pubblicato riguarda le operazioni con soggetti residenti o domiciliati in Paesi black list. Viene qui precisato che le operazioni con controparte black list che siano già state oggetto di comunicazione mensile o trimestrale, indicate nel quadro BL del nuovo modello polivalente, non devono essere indicate anche nella comunicazione annuale relativa alle operazioni rilevanti ai fini Iva (quadro SE del medesimo modello).

Il secondo quesito riguarda il corretto significato da attribuire alle due diverse caselle presenti nel modello polivalente delle “operazioni con soggetti non residenti” e “acquisti di servizi da non residenti”. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la prima casella (“operazioni con soggetti non residenti”) deve essere barrata in caso di operazioni attive e la seconda casella (“acquisti di servizi da soggetti non residenti”) deve essere barrata in caso di operazioni passive.

Il terzo ed il quarto quesito fanno riferimento alla casella “autofattura”. Tale casella deve essere barrata nel quadro FE per segnalare le autofatture emesse per gli acquisti da soggetti non residenti. Nel caso in cui venga barrata, devono essere inseriti gli acquisti, documentati da autofattura, da fornitori extra Unione Europea e da fornitori dell’Unione Europea che non siano già ricompresi negli elenchi Intrastat. In caso di acquisti da fornitori extra Unione Europea non devono comunque essere riportate le importazioni.

Inoltre, viene precisato che deve essere barrata la casella “autofattura” del quadro FR per gli acquisti da soggetti non residenti nel caso nel quale manchino elementi sufficienti ad individuare la controparte non residente, come nel caso in cui l’acquisto sia effettuato tramite internet e il fornitore non emetta documentazione nella quale siano riportate tutte le sue generalità anagrafiche. Deve essere barrata la medesima casella anche nelle ipotesi nelle quali la documentazione emessa dalla controparte non residente non sia leggibile o rechi dei dati formalmente non utilizzabili.

Gli acquisti da un imprenditore agricolo esonerato dall’emissione della fattura o gli acquisti per il quale il cessionario o il committente obbligati alla comunicazione, non avendo ricevuto la fattura da parte del fornitore o avendola ricevuta per un importo inferiore a quello reale, regolarizzino con l’emissione di un’autofattura e con il versamento della relativa imposta, possono essere riportati attraverso l’utilizzo della casella “autofattura” e con l’indicazione della partita Iva della controparte.

Inoltre, nella risposta al quinto quesito viene precisato che la casella “reverse charge” deve essere barrata anche nei casi di cessione di cellulari o microprocessori. Sono, invece, escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni che hanno già costituito oggetto autonomo di comunicazione all’Anagrafe tributaria, come quelle riguardanti le cessioni di immobili.

Nella risposta al sesto quesito viene affermato che nel quadro SE (esposizione in forma analitica) devono essere riportate tutte le operazioni passive effettuate con soggetti non residenti, sia comunitari che extracomunitari, purché rilevanti in Italia e purché non costituiscano importazioni o operazioni già indicate negli elenchi Intrastat. In più, viene ribadito che nel caso di impossibilità di identificazione della controparte non residente deve essere comunicata la sola autofattura nel quadro FR, mentre nel caso di fattura completa di tutti i dati necessari ricevuta dalla controparte estera, la fattura medesima deve essere comunicata nel quadro SE. La medesima operazione, quindi, non deve essere indicata in più quadri.

Il settimo quesito riguarda la compilazione del quadro FN (esposizione in forma analitica delle operazioni attive). In tale quadro, devono essere indicate le fatture attive emesse nei confronti di clienti dell’Unione Europea che non siano state inserite negli elenchi Intrastat e le fatture attive emesse nei confronti di clienti extra Unione Europea. Sono, quindi, escluse le esportazioni e le operazioni indicate negli elenchi Intrastat. Devono essere incluse in tale quadro anche le operazioni non documentate da fattura che siano realizzate in Italia con soggetti non residenti, sia dell’Unione Europea che extra Unione Europea.

Nella risposta all’ottavo quesito, viene affermato che devono essere oggetto di comunicazione anche le cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell’attività d’impresa, la cui base imponibile è definita ai sensi dell’articolo 13 del D.P.R. n. 633 del 1972, e la destinazione di beni a finalità estranee all’impresa. Le cessioni gratuite di beni oggetto di autofatturazione rientranti nell’attività propria dell’impresa da parte dell’impresa cedente devono essere comunicate con l’indicazione della partita Iva del cedente. Inoltre, la cessione gratuita con la sola rivalsa dell’Iva deve essere riportata con l’indicazione come imponibile del valore minimo di 1 Euro.

Il nono quesito riguarda le fatture emesse “per facoltà”, in particolare da coloro che esercitano attività di commercio al minuto o assimilate. Queste fatture, a prescindere che siano incluse nei registri dei corrispettivi, per gli anni 2012 e 2013, devono essere comunicate se di importo pari o superiore a 3.600 Euro lordi. Possono comunque essere comunicate anche le fatture di importo inferiore.

Nella risposta al decimo quesito, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che non saranno applicate sanzioni nel caso in cui le comunicazioni delle informazioni relative alle operazioni rilevanti ai fini Iva avvengano entro il termine del 31 gennaio 2014. Non saranno applicate sanzioni anche nel caso in cui il contribuente rettifichi o sostituisca precedenti comunicazioni, purché le comunicazioni integrative o sostitutive siano trasmesse entro il medesimo termine del 31 gennaio 2014.

Infine, nella risposta all’undicesimo quesito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il modello polivalente non è un modello di dichiarazione, ma è un modello di comunicazione. La comunicazione in questione potrà essere conservata su supporto informatico e dovrà essere esibita ad eventuale richiesta dell’Amministrazione finanziaria.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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