Nella Circolare n. 28 del 21 giugno 2011 sono raccolte le risposte fornite dell’Agenzia delle Entrate in occasione di incontri con la stampa specializzata.
Tra i diversi chiarimenti forniti dall’Agenzia, alcuni hanno riguardato la materia dell’Iva.
Di particolare interesse, le risposte relative all’adempimento della comunicazione delle operazioni rilevanti in fini Iva di importo non inferiore ai tremila Euro, introdotto con il Decreto Legge n. 78 del 2010.
A tal proposito, è stato precisato che anche l’indicazione della data dell’operazione costituisce un elemento necessario ai fini della comunicazione in questione. La data dell’operazione da indicare sarà la data di registrazione dell’operazione o, in mancanza di registrazione, la data della fattura.
E’ stato, inoltre, ricordato che, per i contratti che prevedono corrispettivi periodici, come il contratto d’appalto, di fornitura, di somministrazione, di noleggio o locazione, anche se conclusi verbalmente, si deve tener conto, per verificare se è stata superata o meno la soglia dei tremila Euro, della pluralità di forniture effettuate nell’anno di riferimento dal medesimo fornitore o al medesimo cliente. Per gli altri contratti, invece, come il contratto di compravendita, rileva la singola operazione.
Ancora: le cessioni di immobili sono esenti dall’obbligo della comunicazione, mentre devono essere comunicate le cessioni di autoveicoli, in quanto non costituiscono di per sé oggetto di monitoraggio da parte dell’Anagrafe tributaria.
L’obbligo di comunicazione, ricorda l’Agenzia delle Entrate, riguarda le operazioni di importo non inferiore ai tremila Euro, se si tratta di operazioni soggette all’obbligo di fatturazione, e di 3.600 Euro, se le operazioni non sono soggette a fatturazione. Per il 2010 è stata prevista la deroga secondo la quale la comunicazione riguarda soltanto le operazioni soggette all’obbligo di fatturazione e di importo non inferiore a 25.000 Euro. Queste regole valgono a prescindere dai soggetti interessati (privati o meno).
Ancora, in materia di Iva, è stato confermato che, per i contribuenti minimi, opera l’esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva, anche quando vengono effettuati degli acquisti intracomunitari o altre operazioni per le quali risultano debitori dell’imposta. In tale caso, i contribuenti minimi devono soltanto integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e devono versare l’imposta medesima entro il 16 del mese successivo a quello nel quale è stata effettuata l’operazione.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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