Nella Risoluzione n. 82 del 1° agosto 2012, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di compilazione del modello di comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute, a seguito delle modifiche normative introdotte dal Decreto Legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito dalla Legge n. 44 del 26 aprile 2012.
La nuova disciplina prevede che la comunicazione in questione debba essere inviata dai fornitori degli esportatori abituali non più entro il 16 del mese successivo a quello di ricevimento della lettera d’intento, ma entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica nella quale confluisce l’operazione realizzata senza l’applicazione dell’imposta.
I contribuenti possono inviare la comunicazione anche se la relativa operazione non imponibile non è stata ancora effettuata.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che può essere ancora utilizzata la modulistica fino ad ora in uso, approvata con Provvedimento del 14 marzo 2005.
Nel campo “Periodo di riferimento”, presente sul frontespizio, dovrà essere indicato esclusivamente l’anno di riferimento, ossia il 2012. Nella Risoluzione è stato precisato che tale modalità dovrà essere osservata sia nel caso in cui la comunicazione venga trasmessa avendo riguardo alla data di effettuazione dell’operazione non imponibile, sia nel caso in cui la comunicazione sia antecedente all’operazione medesima.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.