Con un Comunicato Stampa del 13 marzo 2012, l’Agenzia delle Entrate ha anticipato un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia in fase di emanazione, in tema di compensazioni dei crediti Iva.
In particolare, nel Comunicato è stato reso noto che le nuove regole in materia, introdotte dal Decreto Legge sulle semplificazioni fiscali, saranno applicate alle compensazioni effettuate a partire dal 1° aprile 2012.
Fino al 31 marzo 2012, quindi, i contribuenti potranno continuare a compensare il credito Iva, fino al limite dei 10.000 Euro annui, senza necessariamente aver già presentato la dichiarazione o l’istanza dalla quale emerge il credito.
Dal 1° aprile 2012, invece, la compensazione di importi annui superiori a 5.000 Euro (nuovo limite per la compensazione “libera” dei crediti Iva) potrà essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza dalla quale emerge il credito.
Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, questa regola vale sia per la compensazione del credito annuale, sia per il credito relativo a periodi inferiori all’anno.
Nel Comunicato Stampa è stato riportato anche un esempio: se nell’anno d’imposta 2011, il contribuente ha maturato un credito Iva annuale di 6.000 Euro, presentando la relativa dichiarazione annuale entro il 31 marzo 2012, potrà utilizzare integralmente il credito Iva a partire dal 16 aprile 2012.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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