Con la Circolare n. 53 del 21 ottobre 2010, l’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti riguardo all’applicazione dell’obbligo di comunicazione all’Agenzia medesima, previsto, dall’art. 1 del Decreto – Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla Legge 22 maggio 2010, n. 73, in capo ai soggetti passivi IVA, in relazione a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (Paesi black list).
Vengono, quindi, individuati con precisione i soggetti che devono osservare l’obbligo di comunicazione. In particolare, è affermato che, pur mancando una specifica disposizione normativa, debbano ritenersi esonerati dall’obbligo di comunicazione i soggetti che si avvalgono del regime dei c.d. contribuenti minimi ed i soggetti che hanno optato per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive.
Riguardo all’individuazione dei Paesi black list, bisogna far riferimento alle liste contenute nel Decreto Ministeriale 4 maggio 1999 e nel Decreto Ministeriale 21 novembre 2001. Affinché ricorra l’obbligo di comunicazione è sufficiente che l’operatore economico abbia sede, residenza o domicilio in un Paese contemplato in una di queste liste, indipendentemente dalla natura giuridica e dall’attività da questi svolta.
Il concetto di “operatore economico” è individuato in “chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività” (ai sensi dell’art. 9, comma 1, della Direttiva 2006/112/CE). Nella Circolare sono indicati gli elementi probatori che possono essere utilizzati per verificare l’esistenza o meno dello status di operatore economico.
Riguardo alla questione della residenza di coloro che sono tenuti ad adempiere l’obbligo, l’Agenzia precisa che anche il soggetto non residente identificato direttamente in Italia che realizzi operazioni con operatori economici con sede in Paesi black list è tenuto ad inviare il modello di comunicazione con l’elenco delle operazioni in questione. Qualora il soggetto non residente, in alternativa all’identificazione diretta, abbia provveduto a nominare un proprio rappresentante fiscale in Italia, sarà quest’ultimo a segnalare le operazioni.
L’obbligo di comunicazione riguarda anche le importazioni e le esportazioni di beni.
Vengono, inoltre, specificati gli elementi informativi che devono essere inseriti nel modello di comunicazione, così come vengono delineate le operazioni che non rientrerebbero nell’ambito ordinario di applicazione dell’obbligo di comunicazione, ma alle quali si estende l’obbligo stesso. E viene dato spazio anche alle limitazioni poste all’applicazione dell’obbligo.
Il modello di comunicazione deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate per via telematica entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento. Sono indicati, quindi, i criteri di determinazione del periodo di riferimento.
Infine, vengono specificati le sanzioni ed i termini entro i quali acquistano efficacia le disposizioni rilevanti in materia.
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