Con Risoluzione 28 novembre 2007, n. 345, l’Agenzia delle Entrate, riprendendo l’interpretazione data dalla Corte di Giustizia Europea, ha riconosciuto validità di prova al documento di trasporto.
Secondo l’Agenzia, la prova dell’avvenuta cessione intracomunitaria di beni consiste nella presentazione, da parte del fornitore, della documentazione bancaria, della fattura di vendita e del documento di trasporto attestante l’effettiva consegna della merce in un altro Stato UE.
Fonte: www.seac.it
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