Con Risoluzione 4 giugno 2009, n. 140, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito all’applicazione del regime di esclusione dall’IVA di cui all’art. 51, Legge 342/2000, previsto per le cessioni di opere e aree di urbanizzazione ai Comuni, in caso di cessione di un lotto che l’ente locale acquirente potrà utilizzare solo per scopi sociali o pubblici.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, al trasferimento di un lotto a favore di un Comune a scomputo degli oneri di urbanizzazione, non si applica l’esclusione dall’IVA se sull’area non sono realizzate opere di urbanizzazione. In caso contrario, la cessione si considera effettuata a titolo oneroso nell’ambito di un’operazione permutativa e la base imponibile si determina secondo il valore normale del lotto.
Fonte: www.seac.it
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