Nella Risoluzione n. 101 del 26 novembre 2012, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello relativo al trattamento ai fini Iva applicabile ad un’operazione di cessione di punti premio di concorsi fedeltà tra società partner.
In particolare, la società istante ha rappresentato all’Agenzia delle Entrate di aver previsto per i propri clienti un programma di fedeltà che consente di maturare punti attraverso l’utilizzo di prodotti e servizi. I premi che possono essere ottenuti mediante i punti accumulati consistono in parte in punti di altri concorsi indetti da società partner della società istante.
L’accordo tra le società partner prevede che il trasferimento dei punti sia a titolo oneroso. Il quesito posto all’esame dell’Agenzia delle Entrate riguarda, appunto, il trattamento ai fini Iva da applicare al corrispettivo pattuito per il trasferimento dei punti.
La conclusione indicata nella Risoluzione del 26 novembre è che il corrispettivo percepito dalla società che trasferisce i punti alla società partner è esente da Iva, in quanto trattasi di compenso riguardante operazioni relative a titoli similari a quelli non rappresentativi di merci.
I punti trasferibili da un concorso all’altro sono, inoltre, classificabili come premi. Ai premi consistenti in beni e servizi non imponibili ai fini Iva si applica un’imposta sostitutiva del 20 %. La società acquirente dei punti dovrà, quindi, versare un’imposta sostitutiva pari al 20 % del valore dei premi stessi.
L’Agenzia delle Entrate, infine, ha precisato che, ai fini Iva, non assume alcuna rilevanza la circostanza che sia assegnato il premio ai clienti che hanno partecipato al concorso.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.